STATUTO

1° - E’ costituita, per volontà dei sigg.ri Alberto Mandressi – Pierpaolo Graziotti – Giovanni Muto – Michele Gallucci – Paolo Puppo – Carmelo Boccafoschi – Cesare Brivio Sforza – F. Vigotti - Fabio Tombetti - Sandro Elena - Pierluigi Perri una Fondazione sotto la denominazione ‘UROVITA -Fondazione per la ricerca in urologia per la vita e la qualità della vita– Organizzazione non lucrativa di utilità sociale’.

2° - La Fondazione ha sede in Genova, P.zza G.Alessi 2/ 1.

3° - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai beni mobili ed immobili indicati e descritti nell’atto istitutivo della Fondazione;

dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione da altre associazioni scientifiche o da persone fisiche o giuridiche, a titolo di successione, di donazione o di acquisto;

dagli incrementi patrimoniali realizzati con la gestione del patrimonio.

Il patrimonio è destinato all’attuazione dei fini della Fondazione.

La fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione ed il finanziamento della ricerca in urologia, ossia della ricerca di base e clinica riguardante le malattie dell’apparato urinario e genitale maschile.

La Fondazione potrà raccogliere presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione, fondi da destinare allo scopo di cui al presente articolo. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali.

Limitatamente al perseguimento dello scopo indicato nel presente articolo, la Fondazione potrà assumere partecipazioni, rilasciare garanzie a terzi, e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che non sia vietata dalle norme che regolano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4° - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti, dei quali: tre medici e due non medici.

In caso di morte o di dimissioni dalla carica di uno dei suindicati componenti, la sostituzione avviene per cooptazione da parte degli altri amministratori rimasti in carica.

5° - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza, di aumentare il numero dei consiglieri da 5 a 7. In tal caso provvede alla cooptazione di due nuovi membri non medici, che restano in carica a tempo indeterminato e possono essere sostituiti nel modo indicato nella clausola precedente sub b).

6° - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fra l’altro:

nomina un Direttore scientifico, che viene confermato nella carica a tempo indefinito salvo delibera contraria del Consiglio stesso;

provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché della relazione sull’attività;

nomina le Commissioni scientifiche per la valutazione dei progetti di ricerca, su conforme parere del Direttore scientifico;

stabilisce l’ammontare dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su conforme parere del Direttore scientifico;

stabilisce l’ammontare dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, previa approvazione degli stessi da parte del Direttore scientifico e delle Commissioni nominate per la valutazione.

9° - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno due volte all’anno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviarsi ai consiglieri per lettera raccomanda recante l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata per telegramma con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio li delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto apposito verbale, a cura del Presidente o, per delega di questo, di un Segretario che può essere scelto anche all’esterno del Consiglio di Amministrazione.

10° - Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di subdelega.

Può nominare procuratori per singoli atti o per determinate categorie di atti.

Ai consiglieri investiti di particolari incarichi può essere attribuito un emolumento, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge.

11° - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri in carica a tempo indeterminato.

Il Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti della delega, ai consiglieri delegati .

12° - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti nominato fra le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’assunzione della carica di sindaco di società di capitali. Verrà nominato anche un supplente in caso di impedimento.

Le funzioni, i poteri e le responsabilità dei revisori dei conti sono quelli determinati dagli artt. 2403 e segg. Cod. Civ. in quanto applicabili.

13° - La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Qualora si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni della Fondazione saranno devoluti ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che persegua fini analoghi a quelli della Fondazione, individuata dagli amministratori della Fondazione.